Obblighi di pubblicazione aiuti di Stato: siti web in regola entro il 31 dicembre 2021
Entro il 31 dicembre 2021 tutti i siti web dovranno rispettare la normativa sull’obbligo di pubblicazione delle erogazioni pubbliche percepite dall’azienda nel 2020 pena il pagamento di una sanzione amministrativa o la restituzione dei contributi ricevuti.
La Legge n.124/2017 ha introdotto l’obbligo di dare evidenza agli aiuti di Stato (sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro e natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria ricevuti dalla Pubblica Amministrazione) sopra la soglia di 10.000 euro, secondo il criterio di cassa.
La scadenza originaria per gli adempimenti era il 30 giugno 2021, tuttavia, il Decreto Riaperture ha spostato il termine di applicazione delle sanzioni previste dall’art. 1, comma 125-bis Legge 124/2017 a far data dal 1 gennaio 2022.
Per tutte le tipologie di operatori l’obbligo in esame non dovrebbe sussistere per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis già contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA). L’obbligo è previsto anche per le aziende che non depositano un bilancio ordinario.
Argomenti trattati:
1 – Cosa fare per essere in regola con la Legge 124/2017?
2 – Possibile soluzione alternativa
3 – L’inosservanza degli obblighi e regime sanzionatorio
4 – Quali erogazioni sono sottoposte al vincolo?
Cosa fare per essere in regola con la Legge 124/2017?
Vige il principio di cassa pertanto devono essere pubblicati tutti i contributi/sovvenzioni incassati nel corso del 2020, anche se con data concessione anteriore al 2020. La pubblicazione dei contributi non deve essere effettuata solo se la somma complessivamente considerata degli importi di “Elemento di aiuto” risulta inferiore a 10.000 euro.
Per regolarizzare la propria posizione occorre seguire la procedura di seguito descritta:
1 – Accedere alla Sezione Trasparenza degli Aiuti Individuali del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato;
2 – Effettuare la ricerca degli aiuti percepiti dalla propria azienda (il metodo più semplice consiste nel compilare solo il campo “C.F. Beneficiario” inserendovi la propria partita IVA e premere sul pulsante “Effettua Ricerca“, inserire il codice di verifica Captcha e cliccare su “Avanti”);
3 – Verificare contributi e sovvenzioni esposti;
4 – Entrare nel singolo Dettaglio (cliccando sulla lente di ingrandimento) per ottenere i dati ai fini della corretta compilazione della tabella che segue:
- Numero di riferimento della misura di aiuto (CE): es. SA.56966
- Autorità Concedente: es. Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A.
- Importo nominale (del contributo ricevuto): es. € 18.500,00
- Elemento di aiuto: coincidente nell’esempio
- Data concessione: es. 19/11/2020
- Titolo Misura: es. Interventi a sostegno delle micro e piccole imprese per l’innovazione attraverso l’utilizzo dell’ICT.
5 – Pubblicare i dati di cui sopra all’interno del proprio sito Internet (non essendoci delle specifiche tecniche per la pubblicazione di tali contenuti si consiglia la realizzazione di una pagina dedicata linkata nel footer del sito web o e-commerce) aggiungendo la data di incasso e la causale dell’accredito;
6 – Esclusivamente per i soggetti che non siano in possesso di proprio sito web potranno effettuare la pubblicazione in appositi spazi web messi a disposizione dalle associazioni di categoria di appartenenza.
Possibile soluzione alternativa
Alcune associazioni di categoria sostengono, nei propri siti web, che per uniformarsi sia sufficiente inserire la seguente frase:
“obblighi informativi per le erogazioni pubbliche: gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012” e consultabili al seguente link ed inserendo il codice fiscale XXX (sostituire con propria partita IVA) nel campo di ricerca”
Tuttavia noi non abbiamo trovato corrispondenza nella normativa.
L’inosservanza degli obblighi e regime sanzionatorio
L’inosservanza degli obblighi di pubblicazione dei contributi e provvidenze pubbliche ricevute può comportare una sanzione pari all’1% delle provvidenze ricevute con un minimo di €2.000,00.
L’inosservanza può giungere sino alla restituzione delle somme percepite ai soggetti eroganti se entro tre mesi dalla contestazione l’Ente beneficiario non abbia provveduto ad adempiere agli obblighi di pubblicazione delle informazioni ed al pagamento della sanzione contestata.
Quali erogazioni sono sottoposte al vincolo?
La linea adottata da alcune associazioni di categoria è che contributi/crediti d’imposta/agevolazioni/garanzie derivanti dalla normativa covid-19 non debbano essere sottoposti agli obblighi di pubblicazione previsti dalla Legge 124/2017.
Si ritiene infatti che i contributi a fondo perduto, le agevolazioni e le garanzie previste per le imprese a seguito della pandemia, così come i crediti di imposta per investimenti in beni strumentali, siano a carattere generale e quindi non soggetti ad obbligo di pubblicazione.
Visto il carattere di novità della legge in oggetto e dell’importanza del regime sanzionatorio, è fortemente consigliato un approfondimento con uno studio legare e/o di commercialisti per garantire l’osservanza delle disposizioni entro il termine del 31/12/2021.
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